30 giugno 2018. Si conclude un altro anno scolastico e termina così anche il contratto di numerosi docenti che si ritrovano di nuovo in uno stato di profonda incertezza, in attesa di essere richiamati a settembre. M.S.A., sempre attenta alle necessità dei lavoratori precari, desidera ricordare i loro diritti: indennità di disoccupazione NASPI, Trattamento di fine rapporto (TFR) e pagamento delle ferie non godute.
La NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’Inps a tutti i lavoratori che perdono la propria occupazione in maniera involontaria, ivi compresi dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Quali sono i requisiti? Per poter accedere alla NASPI è necessario soddisfare alcuni requisiti: essere privi di occupazione a seguito di licenziamento per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esempio scadenza del contratto) e aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego; aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione involontaria e avere effettuato almeno 30 giornate di lavoro effettivo, negli ultimi 12 mesi prima del licenziamento.
Quanto spetta e per quanto tempo? La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Tuttavia, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.
Come si può fare domanda? La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica. Per farlo occorre essere in possesso del codice PIN (in caso di smarrimento è possibile richiederlo agli uffici INPS) al fine di poter accedere alla propria area personale.
Quando fare domanda? E’ necessario presentare domanda entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza del diritto stesso. Tuttavia, è importante farlo fin dal primo giorno successivo alla fine del contratto, in modo da poter usufruire il prima possibile della suddetta indennità di disoccupazione.
Riguardo al TFR (Trattamento di Fine Rapporto), si tratta di un accantonamento retributivo con funzione previdenziale, restituito dall’INPS al personale a tempo determinato, nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. La liquidazione è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. In merito alla tempistica, occorre ricordare che il TFR verrà liquidato non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto, di conseguenza i docenti con contratto al 30 giugno 2018 riceveranno tale somma a partire da luglio 2019.
Infine, ricordiamo per tutti i docenti assunti a tempo determinato con contratto al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie, il cui calcolo avviene sottraendo ai giorni di ferie spettanti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. A questo riguardo precisiamo che si fa riferimento ai giorni di sospensione lezioni in cui il docente può usufruire delle ferie, indipendentemente dal fatto che ne abbia fatto richiesta o meno. La differenza tra giorni di ferie spettanti e giorni di sospensione lezioni viene monetizzato.
Il Coordinatore Nazionale settore scuola Prof. Scandura Luciano