AZIONE GIUDIZIARIA AL GIUDICE DEL LAVORO FINALIZZATA AL RECUPERO DEL PUNTEGGIO RIFERITO AL SERVIZIO PARITARIO NON COPERTO DA CONTRIBUZIONE
A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO?
Il ricorso è rivolto a tutti coloro che hanno svolto servizi negli Istituti Paritari (Privati, Regionali, Ect.) e le relative scuole non hanno versato i relativi contributi.
FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO
PRONUNCE FAVOREVOLI IN MERITO:
- TAR Catania, sez. III, sentenza n. 516/2005, ha stabilito che non si può disconoscere il periodo di servizio svolto da un docente a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, quando l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici in cui è stato prestato servizio.
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 16.02.2011, n. 973 ha stabilito che, qualora il servizio prestato non fosse ritenuto valutabile, eventuali inadempienze dell’amministrazione comporterebbero un’impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, la cui tutela contributiva grava sul datore di lavoro.
- Tribunale di Teramo, ordinanza del 26.02.2019, ha affermato che ai fini della valutazione del servizio l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio, di cui è prova il versamento dei contributi previdenziali, ma non può costituire elemento indefettibile in mancanza del quale non attribuire il dovuto punteggio, soprattutto in tutti i casi in cui l’amministrazione non ne contesta l’effettivo svolgimento.
OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO
Il ricorso ha come obiettivo il riconoscimento del punteggio senza contributi o con contributi non visibili su estratto.