Il servizio svolto presso le scuole paritarie vale per l’attribuzione del punteggio nelle graduatorie, anche se non coperto da contributi previdenziali. A sancirlo una recente sentenza presso il Tribunale del Lavoro di Roma.
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Con una recente sentenza, il Tribunale del Lavoro di Roma ha dichiarato l’illegittimità di un decreto emesso da un dirigente scolastico con cui veniva azzerato il punteggio dichiarato da parte di una ricorrente di MSA nella domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il personale ATA. Il Dirigente scolastico, infatti, a seguito di alcuni controlli, aveva verificato il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell’Istituto paritario in cui la ricorrente aveva prestato servizio. Quindi aveva emesso un decreto di rettifica del punteggio e conseguentemente un decreto di risoluzione del contratto in essere.
Sostenendo pienamente la tesi di MSA, supportata dallo studio legale Ricorsi Scuola B&Z (Bongarzone, Zinzi), il Giudice del Lavoro di Roma ha accolto il ricorso della ricorrente, sulla base del principio di integrale equiparazione tre le scuole statali e le scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000. Ha così accertato e dichiarato la validità del servizio svolto presso la scuola paritaria, seppure quest’ultima non aveva versato i contributi previdenziali.
Interessante il ragionamento posto in essere dal giudice: “Non risulta condivisibile l’interpretazione del Ministero per cui l’integrale esclusione dalla valutazione del servizio pre-ruolo svolto trarrebbe fondamento dalla omissione del versamento contributivo da parte della scuola paritaria, il cui mancato adempimento comunque non è in alcun modo imputabile al personale ATA” e aggiunge “La normativa di riferimento pone dunque quale unica circostanza decisiva ai fini del riconoscimento del servizio l’effettivo svolgimento dell’attività presso la scuola paritaria tanto che, se da un lato il versamento contributivo può certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento, dall’altro, esso non può considerarsi elemento indefettibile in assenza del quale il servizio debba considerarsi come non svolto”.
Piena soddisfazione quindi per questa nuova vittoria, firmata MSA (comparto scuola) in collaborazione con lo studio legale B&Z. “Siamo pienamente concordi con la decisione presa dal Giudice: il mancato pagamento dei contributi previdenziali costituisce un’infrazione imputabile al datore di lavoro (in questo caso il dirigente scolastico) e non al lavoratore, che era completamente all’oscuro di questa situazione” commenta il Prof. Scandura Luciano, responsabile dell’Associazione MSA (settore scuola).
A seguito di questo nuovo successo, MSA riapre i termini per l’adesione al ricorso “Omesso pagamento contributi” presso il Giudice del Lavoro al fine di ottenere il recupero del punteggio riferito al servizio paritario non coperto da contributi previdenziali.
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