Ennesima vittoria per l’associazione MSA (comparto scuola): la Corte d’Appello di Milano condanna il Miur al pagamento delle spese del grado in favore di una ricorrente che aveva conseguito l’abilitazione all’estero.


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L’associazione MSA comparto scuola in collaborazione con lo studio legale Ricorsi Scuola – Avvocanti Zinzi e Bongarzone, da anni impegnati in una battaglia a tutela dei diritti del personale scolastico, riportano una nuova, straordinaria vittoria. Questa volta ad ottenere una sentenza favorevole è stata una ricorrente che, per aver conseguito l’abilitazione all’estero e superato una prova concorsuale, si è vista negare la possibilità di accedere al terzo anno FIT (Formazione iniziale e tirocinio) e, di conseguenza, di stipulare un contratto a tempo indeterminato.

Nella fattispecie, l’Ufficio Scolastico Regione Lombardia, di fronte ad un inserimento con riserva in graduatoria, aveva stabilito di accantonare i posti, almeno fino allo scioglimento della riserva. Decisione assolutamente inaccettabile che ha impedito a migliaia di docenti di partecipare al sopra citato terzo anno, pur avendo superato la procedura concorsuale del 2018. Grazie al ricorso proposto dall’associazione, la ricorrente, non soltanto ha ottenuto la stipula del contratto, ma anche una somma complessiva di circa € 1.200,00 (spese del grado, oneri di legge e rimborso forfettario) a titolo di risarcimento del danno subito.

È fondamentale che tutti i docenti si vedano riconosciuto tale diritto: avendo superato una prova concorsuale, meritano, a tutti gli effetti di stipulare un contratto a tempo indeterminato. L’ammissione “con riserva” al concorso ed il successivo inserimento nelle Graduatorie Regionali di Merito determina, senza alcun dubbio, l’obbligo per il Miur di convocare il docente e procedere alla stipula del contratto stesso. La presenza della dicitura “con riserva” non cambia, di fatto, le cose: essa consente al MIUR di risolvere il contratto in caso di esito negativo della decisione di merito, ma lascia del tutto inalterato l’obbligo a carico dell’amministrazione di procedere alla stipula del contratto di lavoro secondo l’ordine della graduatoria.

 “Una nuova, importante vittoria per la nostra associazione” commenta il responsabile, il Prof. Luciano Scandura. “Le nostre azioni legali continuano a funzionare: è un risultato che ci spinge a proseguire lungo questa direzione. Il fatto che il Ministero sia stato condannato sia in primo grado che nel secondo grado di giudizio ad un risarcimento nei confronti della nostra ricorrente è una chiara dimostrazione di come le decisioni assunte sino a questo momento siano errate. Il possesso di un’abilitazione all’insegnamento, pur conseguita all’estero, unitamente al superamento di una prova concorsuale sono elementi che non possono non essere presi in considerazione. Le numerose sentenze favorevoli ci danno speranza: il Miur, a questo punto, è chiamato ad un’attenta riflessione” aggiunge, infine, il Prof. Scandura Luciano.

MSA ricorda che sono attivi i seguenti ricorsi:

– Individuale al giudice del lavoro “Laurea/Diploma + 24 cfu/36 mesi di servizio”;

– Collettivo al PDR “Laurea/diploma + 24 cfu”;

– Collettivo al PDR “Abilitazione 36 mesi 180×3”.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito internet ufficiale di MSA service. Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 392-6225285.