Si apre uno spiraglio di luce per i docenti abilitati all’estero: due ricorrenti MSA ottengono il diritto a stipulare contratti a tempo determinato.

Questa volta sono stati ben due i Tribunali a dare parere favorevole in merito all’articolo 7 comma 4 dell’O.M. 112/2022, segno evidente di un generale cambiamento di tendenza. Il primo ad esprimersi è stato il Giudice del Lavoro di Crotone. Un ricorrente, in possesso di abilitazione all’estero, dopo essere stato ingiustamente escluso dalle convocazioni e, di conseguenza, dalla stipula di un contratto a tempo determinato, si è visto riconosciuto il diritto ad ottenere una supplenza, sulla base della sua posizione utile nelle GPS. Una grande vittoria per l’associazione MSA (comparto scuola) e per lo studio legale Ricorsi Scuola – Avvocati Zinzi e Bongarzone che, da anni, sono impegnati in questa battaglia a favore dei tantissimi docenti ingiustamente esclusi. L’abilitazione all’estero è un titolo a tutti gli effetti e, dunque, garantisce il pieno inserimento nelle graduatorie, la possibilità di rispondere ad eventuali convocazioni e di ottenere un contratto. Ciò contrariamente a quanto affermato dalla Giurisprudenza scolastica che, fino a questo momento, ha negato tale valore, riducendo migliaia di docenti a delle “riserve”. Basti pensare all’articolo 7 del sopra citato O.M. il quale prevede la mancata convocazione per tali docenti.

In particolar modo, nella sentenza del Tribunale di Crotone, si fa riferimento ad un elemento importante, vale a dire il diritto al titolare dell’abilitazione all’estero al conferimento di una supplenza. In essa si legge: “non avrebbe senso ammettere un aspirante con riserva per poi precludergli l’accesso alla fase finale (ossia la stipula del contratto di lavoro), cui la stessa ammissione con riserva è preordinata.” L’Amministrazione scolastica può, tuttavia, tutelarsi dal momento che esiste, come si legge nella suddetta sentenza “la possibilità di condizionare gli effetti del contratto”. È consentito, dunque, in caso di esito negativo, il legittimo scioglimento del vincolo.

Lo stesso orientamento è stato seguito dal Tribunale di Catanzaro, il quale ha accolto il ricorso di una docente abilitata in Romania. Quest’ultima, inserita con riserva, è stata esclusa da ogni convocazione pur occupando una posizione utile alla firma di un contratto. Grazie all’azione legale, la docente in questione ha ottenuto il diritto di essere integrata a pieno titolo nelle graduatorie per le supplenze. Del resto, sarebbe inconcepibile – ed è questo che viene sottolineato sia dall’associazione MSA sia dagli Avvocati Zinzi e Bongarzone – escludere a priori i tantissimi docenti in attesa di giudizio, dal momento che l’attesa stessa attesta il loro diritto a concorrere per l’assegnazione di una supplenza. Appare allora chiara la necessità di riconoscere a tutti i docenti tale diritto, quello di poter lavorare in virtù del titolo posseduto.

 “Altri due Tribunali hanno accolto le nostre richieste” commenta il Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA comparto scuola. “Si tratta di due sentenze molto importanti, un vero spiraglio di luce per tutti quei docenti che fino ad oggi sono stati ingiustamente penalizzati. È il chiaro segnale che le nostre azioni legali stanno funzionando, e questo ci dà la forza per proseguire lungo questo percorso a favore dei diritti di quei docenti che conseguono abilitazioni all’estero. Le due sentenze di Crotone e di Catanzaro rappresentano una grande vittoria, ma questo non può bastare: l’obiettivo è quello di spingere i vari Tribunali verso un orientamento comune” aggiunge, infine, il Prof. Scandura.

A tal proposito, MSA ricorda che è ancora possibile aderire al ricorso “RICORSO ILLEGITTIMITA’ O.M. 112/2022 ESCLUSIONE STIPULA CONTRATTI ABILITATI ALL’ESTERO CON RISERVA” per garantire il diritto dei docenti abilitati all’estero e inseriti in prima fascia GPS di stipulare contratti a tempo determinato.


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