Buongiorno, mi permetto di disturbarla per sottoporle un quesito in quanto, la risposta ricevuta dal Sindacato, corrisponde all’esatto contrario di quanto attuato dall’Istituto dove fino ad ieri ho prestato servizio nel profilo di Collaboratore Scolastico.

Premessa:

1) l’Istituto ha effettuato una 1^convocazione per n° 2 posti di CS con incarico fino al 30.06.2019 interessando i primi 100 aspiranti in graduatoria;

2) dopo circa 10 giorni, convoca di nuovo le graduatorie per altri 2 posti stesso profilo, SENZA la clausola “fino ad avente diritto”, partendo dal 101° in graduatoria;

3) a seguito della 2^ convocazione l’Istituto mi stipula un contratto a tempo determinato fino al 30.06.2019;

4) trascorsi 7 giorni di lavoro, un aspirante tra i primi 100 in graduatoria, di I^ fascia, che non aveva dato disponibilità alla 1^convocazione, rappresenta in segreteria che doveva essere interessata anche alla 2^convocazione, e quindi, di nessuna rilevanza il fatto che, già la 1^ convocazione avesse una durata fino al 30 giugno.

I fatti:

l’Istituto riconvoca le graduatorie sul posto da me ricoperto, riassegna l’incarico proprio al già citato aspirante, e, mi risolve il contratto.

A tal proposito, evidenziando di non aver trovato nessun riferimento normativo che attesti le modalità di convocazione, volevo chiederLe se l’Istituto poteva riconvocare le graduatorie su un posto già assegnato.

Inoltre, pur non possedendo ancora copia del contratto, mi risulta che lo stesso potrebbe contenere la clausola: “è causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento” che, secondo il mio legale trattasi di evidente clausola vessatoria, e che nella peggiore delle ipotesi, applicabile solo nel caso in cui l’incarico non fosse stato più assegnato.

Grazie per le auspicabili risposte e buon lavoro.

Luciano Scandura – Gentile Sig. Orlando, per rispondere in maniera più esaustiva alle sue richieste, sarebbe utile sapere quando sono nati gli altri 2 posti di CS. In ogni caso, la scuola ha commesso un errore, non inviando a tutti gli aspiranti la convocazione per i 4 posti di CS, quindi in autotutela le ha revocato il contratto per assegnare l’incarico ad una persona che la precede in graduatoria. Le faccio un esempio per chiarire il concetto: Supponiamo che il Sig. Osvaldo occupi la 30° posizione in graduatoria di CS, gli arriva la convocazione per 2 posti di CS e lui decide di non rispondere perché già conosce due persone, che lo precedono, che sono disposte ad accettare l’incarico. Successivamente, gli arriva la convocazione per altri 2 posti di CS e lui decide di rispondere perché sa che i 29 che lo precedono non sono interessati. Questo è un possibile scenario che la scuola non ha previsto, di conseguenza, per evitare un possibile ricorso, ha deciso di recidere il suo contratto per assegnarlo a chi ne aveva diritto.

Inoltre aggiungo che in favore del suo collega interviene anche il regolamento supplenze ATA (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430) art. 7 comma 1.B.1 che recita: “la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto”.