Gent.ma Redazione, mi rivolgo a voi per conoscere la risposta a questa domanda: a causa del decesso del docente titolare su una cattedra della scuola secondaria di I grado che si rende disponibile a inizio novembre, il supplente deve essere nominato al 30 giugno o al 31 agosto 2019? Grazie.
Prof. Scandura Luciano – Gentile lettore, poiché si tratta di un posto vacante, il supplente deve essere nominato al 31/08/19.
Infatti, i contratti al 30 giugno vengono stipulati per coprire le cattedre e i posti “non vacanti”, cioè occupati da titolari in servizio altrove (ad esempio a seguito di assegnazione provvisoria o utilizzazione) o in aspettativa (ad esempio, per mandato parlamentare o amministrativo, ricongiungimento con il coniuge all’estero, esonero sindacale, dottorato ricerca ecc.) per l’intero anno scolastico o fino al 30 giugno. Vengono stipulati contratti al 30 giugno anche per le cattedre e i posti che vengono a crearsi nell’organico di fatto a causa di un aumento nel numero degli alunni di una scuola. D’altra parte, i contratti di supplenza al 31 agosto servono a coprire le cattedre e i posti vacanti, ossia privi di titolare, che costituiscono l’organico di diritto o derivano dai trasferimenti.
Poiché il posto da lei indicato, resosi disponibile entro il 31/12, è un posto di organico di diritto in quanto sarà disponibile per immissioni in ruolo o trasferimenti, la supplenza deve essere assegnata al 31/08.