Buon giorno. Sono un collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato. Il dirigente scolastico mi ha imposto di svolgere il servizio pomeridiano perché durante il pomeriggio ci sono delle attività didattiche. Può obbligarmi o posso rifiutarmi?
Prof. Scandura Luciano – Gentile lettore, in merito all’orario ordinario del personale ATA, l’art. 51 comma 1 del CCNL stabilisce quanto segue: “L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali”. Il comma 2 del medesimo articolo aggiunge: “In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri: l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza; ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; miglioramento della qualità delle prestazioni; ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; programmazione su base plurisettimanale dell’orario”.
Di conseguenza, la possibilità o meno da parte del dirigente di modificare l’orario del personale dipende da quanto stabilito nella contrattazione d’istituto, in quanto è quest’ultima che definisce i turni di servizio del personale avente le stesse mansioni. Inoltre, nel contratto d’istituto sono indicate le deroghe a favore di coloro che, a seguito di esplicita richiesta, possono avere orari più favorevoli, come ad esempio lavoratori con disabilità o genitori con figli piccoli.