A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO?

Il personale Docente e Ata precario cui non sono stati corrisposti i compensi accessori e la RDPIl personale docente e Ata stabilizzato (per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di compensi accessori e RDP per il periodo precedente all’immissione in ruolo).

FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO

I docenti precari hanno diritto ad ottenere circa 150 euro lordi al mese dal Ministero dell’Istruzione. Il Ministero, ancora una volta, offre un trattamento differenziato a sfavore dei precari, non versando loro la  RDP (retribuzione professionale docenti) ed il compenso individuale accessorio che spettante anche ai precari con supplenze brevi. Ed infatti, illegittimamente, il Miur corrisponde la retribuzione professionale docenti (RPD) ai soli docenti di ruolo e ai docenti con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto).

Il mancato pagamento della RDP in favore dei docenti precari è illegittimo. Infatti, con la sentenza del Dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo l’operato del Ministero dell’Istruzione il quale ha agito in violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, discriminando il personale precario.

Il provvedimento della Cassazione, dunque, riconosce al personale non di ruolo l’equiparazione della retribuzione con il personale stabilizzato. Al personale precario, difatti, sono stati negati circa € 150 lordi per ogni mese di servizio.

Tutti i docenti precari della scuola a cui non viene corrisposta la RDP, dunque, potranno agire dinanzi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere il pagamento della RPD non corrisposta e prevista anche dal CCNL e i compensi accessori.

OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO

L’accertamento del diritto a percepire la RDP e i compensi accessori anche in favore del personale precario con condanna del Ministero a corrispondere gli emolumenti non versati.

COSTO DEL RICORSO

Per gli iscritti MSA in regola con la quota associativa, il costo del ricorso è pari solo al costo del contributo unificato (da corrispondere SOLO nel caso in cui il reddito familiare del ricorrente unitamente a quello dei familiari conviventi sia superiore ad euro 35.240,04) ovvero 49 € in quanto lo studio legale tratterrà le eventuali spese legali che il Tribunale liquiderà a carico del Ministero.

Inoltre per i ricorrenti che si avvalgono del gratuito patrocinio perché hanno un reddito inferiore ad euro 11.493,82, lo studio legale si farà carico della quota associativa.

ADESIONI ENTRO “31/03/2023”


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