AZIONE GIUDIZIARIA AL GIUDICE DEL LAVORO FINALIZZATA AD OTTENERE IL RIMBORSO DELLA QUOTA ANNUALE VERSATA ALL’ORDINE PROFESSIONALE
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A CHI E’ RIVOLTO IL RICORSO?
Il ricorso è rivolto a tutti i professionisti che lavorano in esclusiva per un’impresa e che sono iscritti a proprie spese ad un ordine professionale, senza ricevere alcun rimborso della quota di iscrizione all’albo da parte del datore di lavoro.
QUALI SONO LE CATEGORIE DI RIFERIMENTO?
- Agenti di cambio
titoli professionali di riferimento: Agente di cambio
- Dottori Agronomi e Dottori Forestali
titoli professionali di riferimento: Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale junior, Zoonomo, Biotecnologo agrario
- Agrotecnici e Agrotecnici laureati
titoli professionali di riferimento: Agrotecnico, Agrotecnico laureato
- Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
titoli professionali di riferimento: Architetto
- Assistenti sociali
titoli professionali di riferimento: Assistente sociale specialista, Assistente sociale
- Attuario
titoli professionali di riferimento: Attuario, Attuario junior
- Consulenti del lavoro
titolo professionale di riferimento: Consulente del lavoro
- Dottori commercialisti ed Esperti contabili
titoli professionali di riferimento: Ragioniere commercialista, Esperto contabile
- Geologi
titoli professionali di riferimento: Geologo, Geologo junior
- Geometri e Geometri laureati
titoli professionali di riferimento: Geometra, Geometra laureato
- Giornalisti
titolo professionale di riferimento: Giornalista
- Ingegneri
titoli professionali di riferimento: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell’informazione, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere industriale junior, Ingegnere dell’informazione junior.
- Revisori contabili
titolo professionale di riferimento: Revisore contabile
- Tecnologi alimentari
titolo professionale di riferimento: Tecnologo alimentare
- Periti agrari e Periti agrari laureati
titoli professionali di riferimento: Perito agrario, Perito agrario laureato
- Periti industriali e Periti industriali laureati
titoli professionali di riferimento: Perito industriale, Perito industriale laureato.
FONDAMENTO GIURIDICO DEL RICORSO
Il Tribunale di Pordenone, il Tribunale di Cassino ed anche la Corte di Cassazione hanno stabilito che il dipendente costretto a versare una quota di iscrizione all’albo professionale, ma che lavora in via esclusiva alle dipendenze di un datore di lavoro sia esso pubblico che privato, ha diritto al rimborso delle somme versate all’ordine professionale.
Il principio giuridico su cui si basano le decisioni è quello secondo il quale il mandatario, e quindi il lavoratore, deve essere tenuto indenne dalle spese che incontra per lo svolgimento della propria attività in favore del mandante in quanto è il mandante stesso, alias il datore di lavoro, che beneficia in via esclusiva della sua attività lavorativa.
I giudici hanno stabilito che se per lo svolgimento dell’attività lavorativa è indispensabile essere iscritti all’ordine professionale e poiché non è possibile, pertanto, lavorare senza il pagamento della quota di iscrizione, il datore di lavoro che beneficia, in via esclusiva, dell’attività lavorativa del dipendente, è tenuto a rifondere lo stesso delle somme pagate.
In conclusione, tutti coloro che, per lavorare, sono costretti ad essere iscritti, a loro spese, ad un ordine professionale, possono richiedere il rimborso al datore di lavoro delle somme pagate.
OBIETTIVO FINALE DEL RICORSO
Ottenere, da parte del datore di lavoro, il rimborso della quota annuale versata all’ordine professionale negli ultimi 10 anni.
COSTO DEL RICORSO
L’adesione al ricorso per i soci MSA è GRATUITO.
ADESIONI “APERTE”
Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 392-6225285.